Non residente Non residente

Guida all'imposta sul patrimonio di Soletta per i non residenti

Imposta sul patrimonio di Soletta: Guida per i non residenti

Per le persone fisiche residenti all'estero ma che possiedono beni immobili o attività commerciali a Soletta - comprensione della responsabilità fiscale limitata svizzera, delle regole di valutazione cantonali e delle agevolazioni previste dai trattati.

I non residenti sono soggetti all'imposta sul patrimonio di Soletta sui beni che sono economicamente collegato al cantone. . In pratica, questa responsabilità fiscale limitata riguarda principalmente immobiliare e beni aziendali situati a Soletta, mentre i portafogli esteri e i beni mobili detenuti all'estero non sono tassati nel Cantone.

Questa guida riassume l'ambito di applicazione, il quadro di valutazione e i requisiti di conformità per l'anno fiscale 2025 per le persone fisiche non residenti con beni nel Cantone di Soletta.


1. Ambito di applicazione della responsabilità fiscale limitata

Un non residente diventa soggetto all'imposta sul patrimonio di Soletta se detiene uno dei seguenti beni:

  • Immobili residenziali o commerciali situati nel Cantone di Soletta
  • Terreno o proprietà agricola situata a Soletta
  • Stabilimenti o sedi fisse di attività (ad esempio, officine, uffici, alberghi, ristoranti, negozi) nel Cantone
  • Patrimonio aziendale assegnato a una filiale, a una stabile organizzazione o a una sede di direzione effettiva di Soletta

I patrimoni al di fuori della Svizzera - come titoli esteri, immobili all'estero e conti bancari non svizzeri - sono esclusi dalla base imponibile di Soletta, anche se possono essere ancora rilevanti nel Paese di residenza per la progressione dell'aliquota o la rendicontazione.

2. Base di valutazione

Soletta applica le regole di valutazione cantonali, armonizzate con la legge federale ma attuate localmente dall'amministrazione fiscale cantonale:

  • Immobili: Valore fiscale cantonale (Steuerwert), generalmente al di sotto del valore di mercato e determinato dalla prassi di valutazione di Soletta.
  • Titoli e attività bancarie: Valore fiscale di fine anno, utilizzando gli elenchi ufficiali dei valori fiscali federali e le aliquote FX.
  • Attività commerciali: Valore contabile o fair value secondo i principi contabili svizzeri, con eventuali aggiustamenti specifici per Soletta.
  • Attività pensionistiche: Il capitale della previdenza professionale e del pilastro 3a è tipicamente esente dall'imposta sul patrimonio fino al momento del versamento.

Il Steuerwert per gli immobili riflette una frazione del valore di mercato, in base all'ubicazione, all'uso e al tipo di proprietà, ed è stabilito dall'autorità fiscale di Soletta. Per maggiori dettagli tecnici sulla valutazione in questo Cantone, vedere Regole di valutazione.

3. Allocazione del debito

L'allocazione del debito per i non residenti a Soletta segue il principio svizzero di connessione economica combinata con l'assegnazione proporzionale:

  • I mutui garantiti da un immobile di Soletta sono deducibili dal valore patrimoniale dell'immobile stesso.
  • Gli altri debiti sono deducibili solo nella misura in cui possono essere economicamente legati agli attivi svizzeri o ripartiti proporzionalmente.
  • Se il contribuente possiede beni in diversi cantoni svizzeri, il debito totale viene ripartito tra i cantoni in base al valore imponibile relativo di tali beni.

Gli interessi sul debito sono rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito e sono ripartiti tra le varie giurisdizioni in base alle attività e ai redditi di origine svizzera, compresa la ripartizione intercantonale.

4. Indennità ed esenzioni

I contribuenti non residenti a Soletta generalmente fanno non beneficiare dell'intera gamma di detrazioni personali e deduzioni sociali concesse alle persone fisiche residenti. Tuttavia, alcune voci sono solitamente escluse dalla base imponibile dell'imposta sul patrimonio:

  • Capitale previdenziale esente da imposte (2° pilastro e pilastro 3a) fino al momento del prelievo
  • Normale mobilia domestica ed effetti personali
  • Esenzioni tecniche di minore entità richieste dalla legge cantonale armonizzata

Per i non residenti, l'onere effettivo dell'imposta sul patrimonio di Soletta è determinato principalmente dal valore fiscale dell'immobile, dagli scaglioni d'imposta cantonali e comunali e dall'allocazione del debito.

5. Trattati di doppia imposizione

In base alle convenzioni contro la doppia imposizione della Svizzera, l'imposizione di beni immobili è tipicamente assegnata allo Stato in cui si trova l'immobile. Di conseguenza, Soletta conserva il diritto di tassare gli immobili e i relativi locali commerciali situati nel Cantone, anche quando il proprietario è residente all'estero.

L'assistenza viene solitamente fornita nel paese di residenza attraverso:

  • Esenzione con progressione, o
  • Credito d'imposta estero per l'imposta sul patrimonio di Soletta rispetto alle imposte sul patrimonio o sulla proprietà del paese d'origine.

È importante verificare il trattato specifico tra la Svizzera e il vostro Paese di residenza e conservare gli accertamenti fiscali e le ricevute di Soletta come prova delle imposte svizzere pagate.

6. Rappresentante fiscale svizzero

I non residenti dovranno di norma fornire una Indirizzo di corrispondenza svizzero o nominare un rappresentante fiscale nei rapporti con le autorità fiscali di Soletta.

  • I fiduciari svizzeri, i consulenti fiscali o gli avvocati possono agire come rappresentanti autorizzati.
  • La corrispondenza ufficiale e le valutazioni sono redatte in tedesco.
  • Il ricorso a un rappresentante aiuta a gestire le scadenze, le questioni linguistiche e gli eventuali ricorsi o obiezioni.

7. Archiviazione e conformità

I proprietari non residenti di beni immobili o di attività commerciali a Soletta presentano un dichiarazione d'imposta svizzera limitata che copre il reddito e il patrimonio degli Svizzeri. La parte relativa all'imposta sul patrimonio si concentra sui patrimoni netti imponibili situati a Soletta al 31 dicembre.

  • Conferma ufficiale del valore fiscale dell'immobile (Steuerwert)
  • Conferme di mutui e prestiti a fine anno
  • Rendiconto delle entrate e delle uscite per gli immobili in affitto
  • Bilancio aziendale e prospetti patrimoniali in caso di presenza di una stabile organizzazione a Soletta

Le scadenze per la presentazione delle domande coincidono in linea di massima con quelle dei contribuenti residenti. Le proroghe sono generalmente disponibili su richiesta, spesso presentata tramite un rappresentante svizzero.

8. Esempio - Proprietario di immobile residenziale non residente

Profilo: Residente in Germania, possiede una proprietà residenziale nel cantone di Soletta.

  • Valore fiscale (Steuerwert): CHF 780.000
  • Saldo del mutuo: CHF 500.000
  • Moltiplicatore combinato cantonale/comunale (illustrativo): 1,45 (145 % di imposta semplice)

Fase 1 - Patrimonio netto imponibile: CHF 780.000 - CHF 500.000 = CHF 280.000
Fase 2 - Imposta patrimoniale semplice (aliquota progressiva esemplificativa): 3,0‰ di 280.000 franchi = 840 franchi
Fase 3 - Applicazione dei moltiplicatori: CHF 840 × 1,45 = CHF 1.218
→ Onere effettivo indicativo di circa 0,43 % di ricchezza netta imponibile (solo a titolo illustrativo; le aliquote effettive dipendono dall'anno e dal comune).

Suggerimento: A Soletta, l'interazione della proprietà Steuerwert, imposte patrimoniali progressive e moltiplicatori locali significa che sia la valutazione che la struttura del finanziamento sono importanti leve di pianificazione per i proprietari non residenti.

9. Fine del debito fiscale di Solothurn

L'assoggettamento all'imposta sul patrimonio a Soletta termina di norma con la vendita, il trasferimento o l'alienazione di beni o attività commerciali nel Cantone. A dichiarazione dei redditi finale limitata e di liquidare le imposte sul patrimonio e sulle plusvalenze immobiliari.

L'ufficio delle imposte di Soletta dovrebbe essere informato tempestivamente dell'alienazione per evitare di continuare a fare accertamenti sulla base di dati di proprietà non aggiornati.

10. Approfondimenti sulla pianificazione per i non residenti

  • Ottenere una stima del valore fiscale di Soletta e dei moltiplicatori locali prima di acquistare una proprietà.
  • Allineare la struttura dei mutui e l'allocazione del debito con la più ampia pianificazione patrimoniale e successoria transfrontaliera.
  • Esaminare il modo in cui l'imposta sul patrimonio di Soletta interagisce con le norme del paese d'origine e con le relative convenzioni contro la doppia imposizione.
  • Utilizzate un rappresentante fiscale svizzero per gestire le pratiche, coordinarvi con il vostro consulente in patria e gestire la corrispondenza in lingua tedesca.
Il prossimo: Per considerazioni più ampie sulla strutturazione e sulla residenza, vedere Strategie di pianificazione.