Guida alla tassa patrimoniale di Ginevra per i non residenti
Imposta patrimoniale di Ginevra: Guida per i non residenti
Per le persone fisiche residenti all'estero ma che possiedono beni immobili o attività commerciali a Ginevra: come funziona l'imposizione fiscale limitata in Svizzera e l'allocazione del patrimonio.
Non residenti con immobiliare o beni aziendali situati a Ginevra sono soggetti a responsabilità fiscale limitata alla Svizzera. Ciò comprende l'imposta sul patrimonio, l'imposta sul reddito e la potenziale ritenuta alla fonte o l'esenzione dalla doppia imposizione a seconda dei trattati.
Questa pagina illustra il quadro specifico di Ginevra per la tassazione del patrimonio dei non residenti nel 2025, compresi i requisiti di ripartizione, le detrazioni e gli obblighi di dichiarazione.
1. Ambito di applicazione della responsabilità fiscale limitata
Un non residente è soggetto all'imposta sul patrimonio di Ginevra solo per gli attivi economicamente collegato al cantone, tra cui:
- Immobili situati a Ginevra
- Stabilimenti o filiali a Ginevra
- Attività aziendali fisicamente o economicamente legate a Ginevra
I beni mobili situati all'estero (contanti, titoli, immobili all'estero) restano fuori dalla base imponibile di Ginevra.
2. Base di valutazione
Le attività sono valutate allo stesso modo dei residenti:
- Immobili presso il funzionario valore fiscale
- Attività aziendali al valore contabile o di mercato (in linea con il metodo del praticante)
Questi valori formano il Base patrimoniale Svizzera-Sito per determinare la responsabilità fiscale limitata.
3. Allocazione del debito
I non residenti possono dedurre i debiti che sono economicamente connesso ai loro beni di Ginevra - tipicamente mutui o prestiti commerciali che finanziano direttamente tali beni. Altri debiti personali non correlati (ad esempio, prestiti al consumo) non sono deducibili.
- Conta solo il debito che ha un chiaro legame con la proprietà o l'attività imponibile di Ginevra.
- La documentazione (contratti di prestito, certificati ipotecari) deve comprovare il legame.
- Gli interessi sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito nella misura in cui si riferiscono al reddito di Ginevra.
4. Indennità ed esenzioni
A differenza dei residenti, i non residenti generalmente non beneficiano di assegni personali (ad esempio, esenzioni per coniugi o figli). Possono essere applicate solo le esenzioni specifiche per i beni, come i beni pensionistici o gli effetti domestici esenti all'interno dell'immobile.
5. Trattati di doppia imposizione
Le convenzioni contro la doppia imposizione (DTT) della Svizzera assegnano generalmente diritti di imposizione su beni immobili allo stato di ubicazione. Pertanto, Ginevra mantiene il pieno diritto di tassazione sugli immobili ginevrini di proprietà di non residenti.
Tuttavia, la DTT può richiedere al Paese di residenza del contribuente di concedere uno sgravio (esenzione o credito) per l'imposta svizzera pagata. Il reddito e il patrimonio sono spesso considerati insieme nel calcolo del trattato.
6. Rappresentante fiscale svizzero
I non residenti devono in genere nominare un Indirizzo di corrispondenza svizzero o rappresentante fiscale a Ginevra. Ciò garantisce la corretta consegna degli avvisi e la gestione degli accertamenti e dei pagamenti.
- I consulenti o i fiduciari in Svizzera possono agire come rappresentanti ufficiali.
- Le autorità fiscali ginevrine comunicano principalmente in francese; la rappresentazione semplifica gli adempimenti.
7. Processo di archiviazione e pagamento
I non residenti presentano un ritorno limitato per il reddito e la ricchezza dello Swiss-situs. Si applicano gli stessi moduli elettronici o cartacei, ma la dichiarazione riguarda solo gli attivi di Ginevra e le passività collegate.
- Dichiarare il valore fiscale o i valori delle attività aziendali al 31 dicembre.
- Allegare la prova dell'ipoteca o del prestito, se applicabile.
- Utilizzate il portale e-filing di Ginevra o presentatelo tramite il vostro rappresentante nominato.
8. Esempio illustrativo - Proprietario non residente
Profilo: Residente in Francia che possiede un appartamento a Ginevra.
- Valeur fiscale: CHF 950.000
- Saldo del mutuo (31 dicembre): CHF 600.000
- Coefficiente comunale: 0,40
Ricchezza imponibile Swiss-situs: 350.000 FRANCHI → Base cantonale ≈ CHF 2.000 × (1 + 0,40) → Totale ≈ CHF 2.800.
9. Uscita dall'obbligo fiscale svizzero
In caso di cessione della proprietà di Ginevra o di cessazione dell'attività commerciale, il contribuente deve presentare un ritorno finale limitato. In questo modo si chiude il conto dell'imposta sul patrimonio locale e si garantisce il rimborso o la liquidazione finale dei pagamenti provvisori.
10. Considerazioni sulla pianificazione per i non residenti
- Valutare strutture proprietarie (diretta o tramite società o trust) per quanto riguarda le proprietà transfrontaliere e le implicazioni di rendicontazione.
- Recensione assegnazione del prestito e le prove del debito ogni anno.
- Confermare aggiornamenti di valutazione con Ginevra valore fiscale aggiustamenti.
- Garantire canali di comunicazione tramite un rappresentante svizzero per evitare di perdere le scadenze.
