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Valutazione dell'imposta sulla ricchezza del Vallese

Imposta sulla ricchezza del Vallese: Regole di valutazione

In Vallese, l'imposta sulla ricchezza viene riscossa sul patrimonio netto mondiale a fine anno. I beni sono generalmente valutati al valore di mercato (valeur vénale), con regole specifiche per i beni immobili, i terreni agricoli, i titoli terreni agricoli, titoli, attività commerciali e assicurazioni sulla vita. In un cantone con un'imposta patrimoniale progressiva patrimoniale progressiva di circa l'1-3‰, la valutazione è una leva fondamentale per la pianificazione.

Il Vallese Legge fiscale (LF) definisce l'imposta sul patrimonio (imposta sulla fortuna) in articoli 53bis e seguenti. Il patrimonio imponibile comprende tutti i beni mobili e immobili, beni aziendali e alcuni contratti assicurativi. Come punto di partenza, il patrimonio viene valutato al valore di valore equo di mercato (valeur vénale) a 31 dicembre, soggetto a a regole speciali per i beni immobili, i beni agricoli e specifiche attività finanziarie.

La ricchezza netta si determina sottraendo i debiti deducibili dal patrimonio lordo. Per il calcolo della ricchezza imponibile, Il Vallese concede un'indennità di base di 30.000 franchi per i contribuenti singoli e di 60.000 franchi per le coppie e le famiglie monoparentali con figli a carico. 60.000 franchi per le coppie e le famiglie monoparentali con figli a carico., prima di applicare le aliquote progressive dell'imposta sul patrimonio. Oltre all'imposta cantonale si applicano altri moltiplicatori comunali.

Riassunto della formula: Patrimonio netto imponibile = (tutti gli attivi al valore del 31 dicembre) - (debiti deducibili) - (detrazioni fiscali del Vallese). Vedi Indennità e detrazioni e Tassi e moltiplicatori per le soglie e la scala attuali.

1. Principio generale di valutazione

L'articolo 53bis LF definisce la ricchezza imponibile come la somma di tutti i beni mobili e immobili e stabilisce che La ricchezza è in linea di principio valutata al valore di mercato (valeur vénale), a meno che disposizioni specifiche prevedano un altro metodo.

  • Oggetto di ricchezza tassabile: tutti i beni mobili e immobili, compresi gli immobili, beni aziendali, titoli, assicurazioni sulla vita con valore di riscatto e altri diritti con valore economico.
  • Valore equo di mercato: il prezzo che potrebbe realisticamente essere ottenuto tra parti parti indipendenti in condizioni normali.
  • Regole speciali: per i beni immobili, i beni agricoli e forestali, i titoli, per i beni immobili, i titoli, i beni aziendali, le assicurazioni sulla vita e il bestiame, la LF contiene regole di valutazione specifiche (artt. 55-57 LF).
  • I mobili di casa e gli oggetti personali di uso quotidiano non sono patrimonio imponibile.

2. Beni immobili

Il Vallese distingue tra proprietà non agricola e proprietà agricola/forestale. Le regole sono stabilite in Art. 55 LF (Valutazione del patrimonio immobiliare).

2.1 Proprietà non agricole

  • Beni immobili non agricoli (immobili residenziali, commerciali, per investimento) è valutato al il suo valore equo di mercato (valeur vénale).
  • La legge consente esplicitamente alla valore di guadagno (valore di rendimento) da prendere in considerazione tenere adeguatamente conto nella determinazione del valore di mercato, in particolare per gli immobili generatori di reddito.
  • In pratica, le autorità fiscali determinano un valore fiscale in base ai dati di mercato e alla capacità reddituale; tale valore viene utilizzato in modo coerente per l'imposta sul patrimonio e per altre imposte sulla proprietà. Questo valore viene utilizzato in modo coerente per l'imposta sul patrimonio e per le altre imposte sulla proprietà.
  • Ristrutturazioni importanti, cambi di destinazione d'uso o movimenti di mercato significativi possono giustificare un aggiornamento della valutazione, spesso spesso attraverso una perizia formale.

2.2 Proprietà agricola e forestale

  • Proprietà utilizzate per l'agricoltura o la silvicoltura è valutato al suo valore di guadagno (valore di rendimento) piuttosto che il valore di mercato.
  • Il valore di guadagno è determinato in base a specifiche norme cantonali e federali che tengono conto del reddito agricolo sostenibile, delle condizioni di produzione e delle restrizioni legali alla vendita. reddito agricolo sostenibile, delle condizioni di produzione e delle restrizioni legali alla vendita.
  • Se un terreno agricolo non è più realmente utilizzato per l'agricoltura o la silvicoltura, ma è detenuto come investimento o per lo sviluppo, l'amministrazione fiscale può considerarlo come un immobile non agricolo e valutarlo al valore di un immobile agricolo. o per lo sviluppo, l'amministrazione fiscale può considerarlo come un bene immobile non agricolo e valutarlo al valore di mercato.
Suggerimento: Per gli immobili vallesani, utilizzare come punto di partenza l'ultima valutazione fiscale o perizia e conservare i contratti di acquisto, le valutazioni e le fatture di ristrutturazione. Quando i valori ufficiali differiscono significativamente dai probabili prezzi di vendita, un colloquio con l'ufficio di valutazione può talvolta allineare il valore fiscale alla realtà.

3. Titoli quotati e investimenti finanziari

Articolo 56 LF (Valutazione della fortuna mobile) prevede regole specifiche per i beni mobili, compresi i titoli quotati in borsa.

  • Azioni, obbligazioni, ETF e fondi quotati in borsa sono valutati al loro giusto valore di mercato, definito in LF come il prezzo medio di mercato nell'ultimo mese del periodo fiscale.
  • In pratica, i contribuenti si affidano tipicamente alla Listino prezzi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) o i valori fiscali riportati negli estratti conto bancari di fine anno, che riflettono già il valore fiscale accettato.
  • Titoli in valuta estera sono convertiti in CHF utilizzando la formula FTA ufficiale tassi di cambio di fine anno.
  • Gli interessi maturati sulle obbligazioni sono di norma inclusi nel valore quotato o riportati separatamente negli estratti conto bancari e fanno parte del patrimonio imponibile.

4. Azioni non quotate e società private

Per le partecipazioni non quotate in borsa (azioni di società private, partecipazioni in GmbH, azioni di cooperative), il Vallese applica la normativa nazionale Pratica della Conferenza fiscale svizzera (SSK) come risulta dall'art. 56 LF.

  • Titoli non quotati sono valutati sulla base di una combinazione di:
    • Valore intrinseco: essenzialmente il valore patrimoniale netto (patrimonio netto contabile rettificato per le riserve latenti e le voci fuori bilancio).
    • Valore dei guadagni: un utile sostenibile capitalizzato, tenendo conto del profilo di rischio dell'azienda.
  • La legge fa esplicito riferimento all'utilizzo sia del valore intrinseco che di quello reddituale; in pratica, un media ponderata (spesso 1/3 di NAV e 2/3 di valore reddituale), secondo la circolare SSK KS 28.
  • Nel caso in cui un altro cantone (di solito il cantone della sede dell'azienda) abbia pubblicato una valore fiscale ufficiale per azione, l'amministrazione fiscale del Vallese adotterà generalmente tale valore per gli azionisti residenti nel Vallese.
  • Mantenere 2-3 anni di bilanci e, idealmente, una breve nota di valutazione; l'amministrazione fiscale si aspetta una valutazione coerente tra azionisti e anni. si aspetta una valutazione coerente tra gli azionisti e gli anni.

5. Beni aziendali e bestiame

L'articolo 56 LF distingue tra beni mobili commerciali e titoli.

  • Beni mobili commerciali (macchinari, veicoli, scorte, attrezzature) che fanno parte del patrimonio aziendale sono valutati al loro patrimonio aziendale sono valutati al loro valore rilevante ai fini dell'imposta sul reddito - cioè i valori contabili fiscali.
  • Riserve nascoste creati tramite ammortamento o accantonamenti rimangono incorporati; non vengono non vengono aggiunti ai fini dell'imposta sul patrimonio finché i conti sono accettati fiscalmente.
  • Bestiame è valutato a un valore unitario che riflette una media tra il valore di mercato e il valore reddituale. valore reddituale; per la definizione di questi valori unitari viene consultata la Camera dell'Agricoltura del Vallese.
  • I beni immobili d'impresa sono soggetti alle regole di valutazione dei beni immobili (sezione 2), anche se sono contabilizzati a un valore diverso. valore contabile diverso.

6. Assicurazione sulla vita e sulle rendite

Il Vallese regolamenta esplicitamente le polizze di assicurazione sulla vita e di rendita all'art. 56 LF. 56 LF.

  • Polizze di assicurazione sulla vita sono valutati al loro valore di riscatto (valore di vendita) al 31 dicembre.
  • Contratti di assicurazione di rendita che possono essere riscattate sono trattate come assicurazioni sulla vita e sono parimenti valutate al valore di riscatto finché i pagamenti delle rendite sono differiti.
  • Le assicurazioni di puro rischio senza valore di riscatto non sono incluse nel patrimonio imponibile.
  • Rimangono gli averi della previdenza professionale (2° pilastro) e i risparmi vincolati del 3° pilastro (3a) esente dall'imposta sul patrimonio fino al pagamento, come previsto dalla prassi svizzera.

7. Altri beni mobili

Le attività che non rientrano nelle categorie specifiche di cui sopra ricadono nella categoria generale valore equo di mercato principio dell'art. 53bis LF e le regole più dettagliate dell'art. 53bis LF e le regole più dettagliate dell'art. 56 LF. 56 LF.

  • Conti correnti di cassa, bancari e postali: saldi nominali in CHF al 31 dicembre.
  • Crediti: valore nominale; crediti dubbi e i diritti contestati possono essere valutati tenendo conto della probabilità di recupero.
  • Criptoasset: valore al 31 dicembre utilizzando la lista delle criptovalute dell'AFC o i prezzi di una borsa riconosciuta; convertire i valori in valuta estera in CHF utilizzando i tassi di cambio ufficiali di fine anno. convertire i valori in valuta estera in CHF utilizzando i tassi di cambio ufficiali di fine anno.
  • Metalli preziosi: monete d'oro e da investimento ai prezzi di mercato di fine anno.
  • Arte, gioielli, oggetti da collezione, barche, aerei, veicoli “giocattolo”: valore di mercato realistico; per collezioni consistenti, si consiglia di effettuare perizie o valori assicurativi.
  • Mobili di casa ed effetti personali ordinari sono specificamente esclusi dalla ricchezza imponibile solo concentrazioni eccezionali di valore meritano una dichiarazione separata.

8. Attività estere e tassi di cambio

I residenti del Vallese sono tassati sul loro patrimonio ricchezza netta mondiale. Le attività estere devono essere inclusi e convertiti in CHF.

  • Conti e portafogli bancari esteri: utilizzare i saldi di fine anno o i valori di portafoglio locali, convertiti in CHF utilizzando il Tassi di cambio al 31 dicembre FTA.
  • Immobili all'estero: di solito sono valutati al valore di mercato estero o al valore fiscale ufficiale che l'amministrazione fiscale vallesana accetta come proxy; convertire in CHF ai tassi di cambio di fine anno. L'amministrazione fiscale del Vallese accetta come proxy; convertire in CHF ai tassi di cambio di fine anno.
  • Assicurazioni e pensioni estere: trattare come gli accordi svizzeri - polizze di tipo risparmio al valore di valore di riscatto, mentre le pensioni professionali sono generalmente esenti fino al momento del pagamento.
  • Conservare la documentazione estera (dichiarazioni dei redditi, valutazioni, estratti conto) e i calcoli FX nel caso in cui l'ufficio fiscale del Vallese fiscale del Vallese ne richieda la prova.

9. Passività e patrimonio netto

L'imposta sulla ricchezza nel Vallese viene riscossa su ricchezza netta. L'articolo 58 LF stabilisce le regole per i debiti (passifs).

  • Debiti per i quali è responsabile il solo contribuente sono presi in considerazione per l'intero importo nominale nominale.
  • Altri debiti, come le responsabilità solidali e le garanzie, sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente deve nella misura in cui il contribuente deve effettivamente sostenerli.
  • Obbligo di pagare una rendita possono essere trattati come debiti deducibili, valutati al valore attuale della rendita, se sono onerosi e non basati su obblighi di diritto di famiglia. valore attuale della rendita, se sono onerosi e non si basano su obblighi di diritto di famiglia.
  • I debiti in valuta estera sono convertiti in CHF utilizzando gli stessi tassi di cambio ufficiali applicati alle attività estere.

Il risultato è la ricchezza netta. Per il calcolo dell'imposta sul patrimonio, la ricchezza netta viene ridotta delle franchigie vallesane (30.000 franchi per i contribuenti singoli e 60.000 franchi per le coppie e alcune famiglie monoparentali), e il progressivo 1-3‰ dell'imposta cantonale sulla ricchezza e poi i moltiplicatori comunali.

10. Documentazione e verifica

  • Immobili: avvisi di valutazione dell'immobile, contratti di acquisto, fatture di ristrutturazione e corrispondenza con l'ufficio imposte o l'ufficio valutazioni.
  • Titoli e attività finanziarie: estratti conto bancari e del broker di fine anno, comprese le valutazioni fiscali e le valutazioni e dettagli FX.
  • Attività commerciali: bilanci fiscali, dichiarazioni dei redditi e registri patrimoniali per imprese autonome e società di persone.
  • Assicurazione: i rendiconti di fine anno che mostrano i valori di riscatto per i contratti di vita e di rendita e rapporti sullo stato delle pensioni.
  • Attività estere: dichiarazioni dei redditi locali, valutazioni ed estratti conto, oltre a prove dei tassi di cambio utilizzati per la conversione. tassi di cambio utilizzati per la conversione.
  • Passivo: dichiarazioni ipotecarie, contratti di prestito e conferme dei saldi al 31 dicembre. 31 dicembre, oltre alla documentazione relativa agli obblighi di rendita.

11. Prese di posizione in materia di pianificazione

  • Valore di mercato e valore reddituale degli immobili: Per le proprietà non agricole, valeur vénale è decisivo, ma il valore dei guadagni può influenzare il numero finale. Per le proprietà agricole e forestali, il valore reddituale è centrale e solitamente inferiore al valore di mercato.
  • Aziende private: Poiché le azioni non quotate in borsa si basano sul valore intrinseco e sui guadagni, sono fondamentali aggiornati e un modello di valutazione coerente (allineato a SSK KS 28) sono fondamentali.
  • Imprese e ricchezza privata: I beni commerciali sono considerati ai valori contabili, quindi la politica contabile (ammortamento, riserve) e l'ubicazione dei beni (privati o commerciali) (ammortamento, riserve) e l'ubicazione dei beni (privati o commerciali) hanno un impatto diretto sulla base imponibile.
  • Assicurazioni e pensioni: I valori di riscatto delle polizze vita e di rendita possono essere significativi; questi dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione patrimoniale e successoria complessiva.
  • Indennità e aliquote progressive: Con quote di 30.000/60.000 franchi e una scala 1-3‰, una valutazione precisa e l'allocazione del debito intorno a queste soglie possono modificare in modo sostanziale l'onere effettivo.
  • Modellazione di scenari: Utilizzare il Calcolatore dell'imposta sul patrimonio per valutare l'impatto di acquisti di immobili, uscite di attività, eredità o trasferimenti sulla vostra esposizione all'imposta sul patrimonio del Vallese.
Il prossimo: Recensione Tariffe e moltiplicatori comunali per il Vallese, o esplorare Casi ed esempi pratici per vedere queste regole di valutazione applicate nella pratica.

Riferimenti (base sostanziale, non annotati nella pagina): Loi fiscale du canton du Valais (LF, RS/VS 642.1), in particolare gli artt. 53bis (patrimonio imponibile), 55 (valutazione del patrimonio immobiliare), 56 (valutazione del patrimonio mobile, compresi titoli, titoli di proprietà, ecc. fortuna mobileère incl. titres, assurances-vie, bétail), 58 (passifs), 59-60 (montants exonérés et taux); Feuille cantonale Valais (persone fisiche, imposta sul patrimonio); guida e istruzioni dell'amministrazione fiscale vallesana per le persone fisiche; sintesi indipendenti di per le persone fisiche; riepiloghi indipendenti delle aliquote dell'imposta sul patrimonio del Vallese e della valutazione degli immobili; titoli dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), FX, ecc. Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), liste di titoli, FX e criptovalute; la circolare KS 28 della Conferenza fiscale svizzera (SSK) sulle azioni non quotate in borsa. azioni non quotate.