Guida all'imposta sulla ricchezza dei Grigioni per i non residenti
Imposta sul patrimonio dei Grigioni: Guida per i non residenti
Per le persone fisiche residenti all'estero ma che possiedono beni immobili o attività commerciali nei Grigioni - comprensione dell'assoggettamento fiscale limitato alla Svizzera, delle regole di valutazione cantonali e degli sgravi previsti dai trattati.
I non residenti sono soggetti all'imposta patrimoniale grigionese sui beni che sono economicamente collegato al cantone. . In pratica, questa responsabilità fiscale limitata riguarda principalmente immobiliare e beni aziendali situati nel Cantone dei Grigioni, mentre i portafogli esteri e i beni mobili detenuti all'estero non sono imponibili nei Grigioni.
La legge fiscale cantonale conferma che i contribuenti con residenza all'estero devono dichiarare almeno il reddito percepito nel cantone e il beni situati nel cantone. La base imponibile è costituita dalla ricchezza netta situata nei Grigioni al 31 dicembre o alla fine dell'obbligo fiscale.
Questa guida riassume l'ambito di applicazione, il quadro di valutazione e i requisiti di conformità per l'anno fiscale 2025 per le persone fisiche non residenti con beni nei Grigioni (Graubünden).
1. Ambito di applicazione della responsabilità fiscale limitata
Un non residente diventa soggetto all'imposta patrimoniale grigionese se detiene uno dei seguenti beni:
- Immobili residenziali o commerciali situati nel Cantone dei Grigioni / Graubünden
- Terreni o proprietà agricole situate nel Cantone
- Stabilimenti o sedi fisse di attività (ad esempio, alberghi, ristoranti, officine, uffici) nei Grigioni
- Patrimonio aziendale assegnato a una filiale, a una stabile organizzazione o a una sede di direzione effettiva nei Grigioni
I patrimoni al di fuori della Svizzera - come titoli esteri, immobili all'estero e conti bancari non svizzeri - sono esclusi dalla base imponibile grigionese, anche se possono essere rilevanti nello Stato di residenza per la progressione dell'aliquota o per la dichiarazione.
2. Base di valutazione
I Grigioni applicano le regole di valutazione cantonali, armonizzate con la legge federale ma implementate localmente dall'amministrazione fiscale cantonale:
- Immobili: Valore fiscale cantonale (Steuerwert / valeur fiscale), in genere al di sotto del valore di mercato
- Titoli e attività bancarie: Valore fiscale di fine anno, utilizzando gli elenchi ufficiali dei valori fiscali federali e le aliquote FX.
- Attività commerciali: Valore contabile o fair value secondo i principi contabili svizzeri, eventualmente rettificato in base alla prassi cantonale.
- Attività pensionistiche: I capitali della previdenza professionale e del pilastro 3a sono generalmente esenti dall'imposta sulla sostanza fino al momento del versamento.
Per i non residenti, la dichiarazione dei redditi per le persone con residenza all'estero richiede la dichiarazione di tutte le Ricchezza dei Grigioni alla fine dell'anno, compresi eventuali immobili svizzeri e altri beni legati al Cantone. Il valore fiscale degli immobili è determinato dall'autorità fiscale grigionese e riflette tipicamente una frazione del valore di mercato in base all'ubicazione, alla tipologia e all'uso. Il valore fiscale degli immobili è determinato dall'autorità fiscale grigionese e di solito riflette una frazione del valore di mercato in base all'ubicazione, alla tipologia e all'utilizzo.
Per maggiori dettagli tecnici sulla valutazione all'interno di questo cantone, vedere Regole di valutazione.
3. Allocazione del debito
La ripartizione del debito per i non residenti nei Grigioni segue il principio svizzero di connessione economica combinata con l'assegnazione proporzionale:
- I mutui garantiti da immobili grigionesi sono deducibili dal valore patrimoniale di tali immobili ai fini dell'imposta sul patrimonio.
- Gli altri debiti sono deducibili solo nella misura in cui possono essere economicamente legati agli attivi svizzeri o ripartiti proporzionalmente.
- Se il contribuente possiede beni in diversi cantoni svizzeri, il debito totale viene ripartito tra i cantoni in proporzione ai valori imponibili dei beni in ciascun cantone.
Gli interessi sul debito sono rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito e sono ripartiti tra le varie giurisdizioni in base alle attività e ai redditi di origine svizzera, compresa la ripartizione intercantonale.
4. Indennità ed esenzioni
I contribuenti non residenti nei Grigioni in genere fanno non beneficiare dell'intera gamma di detrazioni personali e deduzioni sociali concesse alle persone fisiche residenti. Tuttavia, alcune voci sono solitamente escluse dalla base imponibile dell'imposta sul patrimonio:
- Capitale previdenziale esente da imposte (2° pilastro e pilastro 3a) fino al momento del prelievo
- Normale mobilia domestica ed effetti personali
- Esenzioni tecniche o statutarie limitate richieste dalla legge cantonale armonizzata
Per i non residenti, l'onere effettivo dell'imposta sul patrimonio è determinato principalmente dal valore fiscale dell'immobile, dalla scala progressiva dell'imposta sul patrimonio cantonale, moltiplicatori d'imposta comunali e dall'allocazione del debito.
5. Trattati di doppia imposizione
In base alle convenzioni contro la doppia imposizione della Svizzera, l'imposizione di beni immobili è tipicamente assegnata allo Stato in cui si trova l'immobile. Di conseguenza, i Grigioni mantengono il diritto di tassare gli immobili e i relativi locali commerciali situati nel Cantone, anche quando il proprietario è residente all'estero.
L'assistenza viene solitamente fornita nel paese di residenza attraverso:
- Esenzione con progressione, o
- Credito d'imposta estero per l'imposta sul patrimonio dei Grigioni contro le imposte sul patrimonio o sulla proprietà del paese di origine.
È importante verificare il trattato specifico tra la Svizzera e il vostro Paese di residenza e conservare gli accertamenti fiscali e le ricevute dei Grigioni come prova dell'imposta svizzera pagata.
6. Rappresentante fiscale svizzero
I non residenti dovranno di norma fornire una Indirizzo di corrispondenza svizzero o nominare un rappresentante fiscale nei rapporti con le autorità fiscali dei Grigioni.
- I fiduciari svizzeri, i consulenti fiscali o gli avvocati possono agire come rappresentanti autorizzati.
- La corrispondenza e le valutazioni ufficiali sono normalmente redatte in tedesco (e, in alcuni comuni, anche in romancio o in italiano).
- Il ricorso a un rappresentante aiuta a gestire le scadenze, le questioni linguistiche e gli eventuali ricorsi o obiezioni.
7. Archiviazione e conformità
I proprietari non residenti di beni immobili o di attività commerciali nei Grigioni presentano un dichiarazione d'imposta svizzera limitata che copre il reddito e il patrimonio della Svizzera. La parte relativa all'imposta sul patrimonio si concentra sul patrimonio netto imponibile situato nei Grigioni al 31 dicembre (o alla fine dell'obbligo fiscale).
- Conferma ufficiale del valore fiscale dell'immobile (Steuerwert / valeur fiscale)
- Conferme di mutui e prestiti a fine anno
- Rendiconto delle entrate e delle uscite per gli immobili in affitto
- Bilancio aziendale e prospetti patrimoniali se esiste una stabile organizzazione nei Grigioni
Le istruzioni per la compilazione del modulo per i non residenti sono contenute in un'apposita guida per le persone con residenza all'estero, che sottolinea che la l'intera ricchezza netta situata nel cantone è soggetto all'imposta sulla ricchezza dei Grigioni. I termini di presentazione coincidono in linea di massima con quelli dei contribuenti residenti; le proroghe sono generalmente disponibili su richiesta, spesso presentata tramite un rappresentante svizzero.
8. Esempio - Casa di vacanza non residente nelle Alpi
Profilo: Residente in Italia, possiede un appartamento per le vacanze in un comune dei Grigioni (Graubünden).
- Valore fiscale (Steuerwert): CHF 900.000
- Saldo del mutuo: CHF 600.000
- Moltiplicatore combinato cantonale/comunale (illustrativo): 1,55 (155 % di imposta semplice)
Fase 1 - Patrimonio netto imponibile: CHF 900.000 - CHF 600.000 = CHF 300.000
Fase 2 - Imposta patrimoniale semplice (aliquota progressiva esemplificativa): 3,0‰ di 300.000 franchi = 900 franchi
Fase 3 - Applicazione dei moltiplicatori: CHF 900 × 1,55 = CHF 1.395
→ Onere effettivo indicativo di circa 0,47 % di ricchezza netta imponibile
(solo a titolo illustrativo; le aliquote e i moltiplicatori effettivi dipendono dal comune e dall'anno specifici).
9. Fine del debito fiscale dei Grigioni
L'assoggettamento all'imposta sul patrimonio nei Grigioni termina di norma con la vendita, il trasferimento o l'alienazione delle proprietà o dei beni aziendali nel Cantone. A dichiarazione dei redditi finale limitata e di liquidare le imposte sul patrimonio e sulle plusvalenze immobiliari.
L'ufficio delle imposte dei Grigioni deve essere informato tempestivamente della cessione per evitare di continuare a fare accertamenti sulla base di dati di proprietà non aggiornati.
10. Approfondimenti sulla pianificazione per i non residenti
- Ottenere una stima del valore fiscale dei Grigioni e dei moltiplicatori locali prima di acquistare una proprietà.
- Allineare la struttura dei mutui e l'allocazione del debito con la più ampia pianificazione patrimoniale e successoria transfrontaliera.
- Esaminare come l'imposta sul patrimonio dei Grigioni interagisce con le norme del Paese d'origine e con le eventuali convenzioni contro la doppia imposizione applicabili.
- Utilizzate un rappresentante fiscale svizzero per gestire le pratiche, coordinarvi con il vostro consulente nazionale e gestire la corrispondenza in tedesco o in più lingue.
