Imposta alla fonte svizzera Imposta alla fonte svizzera

Imposta alla fonte svizzera

Imposta alla fonte svizzera (Verrechnungssteuer)

La Svizzera applica un'imposta federale alla fonte, chiamata Verrechnungssteuer, Il sistema di tassazione è basato principalmente sui redditi da capitale, come i dividendi, gli interessi di alcune obbligazioni e le distribuzioni di fondi. Serve sia come fonte di entrate che come meccanismo di conformità per garantire la dichiarazione dei redditi. Sono disponibili sgravi o rimborsi per i residenti svizzeri e gli investitori stranieri idonei in base a trattati e procedure.

1. Ambito di applicazione e pagamenti imponibili

L'imposta alla fonte svizzera si applica a specifiche categorie di reddito provenienti dalla Svizzera. Viene riscossa a livello del pagatore e trattenuta alla fonte.

Dividendi

Le distribuzioni delle società svizzere (AG, GmbH) sono soggette all'imposta alla fonte, sia in contanti che in natura. Sono comprese le distribuzioni occulte di utili e alcuni dividendi presunti.

Interesse

Gli interessi delle obbligazioni svizzere e di analoghi strumenti di debito collettivi possono essere soggetti a ritenuta. I prestiti commerciali ordinari tra parti indipendenti sono generalmente esenti.

Distribuzioni per Fondi

I fondi d'investimento svizzeri che distribuiscono redditi sono soggetti alla ritenuta alla fonte, ad eccezione delle distribuzioni di plusvalenze che sono esenti.

2. Tariffa standard

  • L'aliquota standard dell'imposta alla fonte in Svizzera è 35%.
  • L'imposta viene trattenuta dall'agente pagatore svizzero e versata all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

3. Sgravi e rimborsi

Lo sgravio dipende dalla residenza del beneficiario e dal quadro giuridico applicabile.

Beneficiari nazionali

I residenti in Svizzera possono recuperare l'intera imposta alla fonte dichiarando il reddito nella loro dichiarazione dei redditi, a condizione che siano i beneficiari effettivi e che rispettino gli obblighi di comunicazione.

Esenzione dai trattati per i non residenti

  • La Svizzera dispone di un'ampia rete di trattati che riducono le aliquote della ritenuta alla fonte, spesso a 15% o inferiore per i dividendi.
  • Gli azionisti societari qualificati possono beneficiare di un'esenzione totale (0%) in base a determinati trattati o accordi UE.
  • Lo sgravio viene concesso tramite procedura di rimborso (utilizzando i moduli ufficiali, ad esempio il modulo 82) o, in alcuni casi, alla fonte.

4. Conformità e procedure

  • Le società svizzere devono trattenere e versare l'imposta entro 30 giorni dall'evento imponibile.
  • Le richieste di rimborso da parte dei non residenti devono di solito essere presentate entro un termine di legge (in genere 3 anni).
  • La documentazione comprende la prova di residenza, la titolarità effettiva e i moduli fiscali vidimati dall'autorità fiscale estera.

5. Aspetti pratici della pianificazione

  • Assicurarsi che le strutture di partecipazione siano conformi alle norme del trattato/UE per evitare perdite di liquidità.
  • Monitorare le disposizioni antiabuso (proprietà effettiva, limitazione dei benefici, antielusione).
  • Considerare la tempistica delle distribuzioni e il coordinamento con la pianificazione dell'imposta sul reddito delle società.